Consenso informato

E’ il consenso che il malato dà o rifiuta a qualsiasi atto terapeutico che possa provocare danni reali alla sua persona o, a suo giudizio, determinare situazioni tali da pregiudicare l’aspetto fisico complessivo o compromettere la qualità della vita. Il consenso è dato o rifiutato previa una precisa informazione sul trattamento, fornita dal medico responsabile della terapia, fornita con scrupolo e ben compresa. Un tale consenso è dato direttamente dal malato o indirettamente, tramite persona cui la legge riconosce funzione di tutela nel caso di minore o di individuo mentalmente impedito. Il consenso deve essere libero (non imposto dal medico o dall’amministrazione), reale (non limitato alla firma su un foglio ciclostilato poco comprensibile o addirittura illeggibile), personale (dedicato a ciascuna persona malata), consapevole (soprattutto per quelle prestazioni che comportano rischi).

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